Basta con le vili strategie processuali delle banche
- Roberto Tempestini

- 9 dic 2019
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 21 giu 2024
Cassazione, sez.VI, n.27769 del 30 ottobre 2019, Pres. Scaldaferri, Rel. Dolmetta.
Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto ai sensi dell’art. 119 TUB anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 cod. proc. civ.
La Corte di Cassazione, in conformità ad alcuni suoi precedenti, torna sul diritto del cliente di accesso alla documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, t.u.b., ribadendone, seppur implicitamente, la natura sostanziale e non meramente processuale. Tale norma, in coerenza con l’intera disciplina sulla trasparenza bancaria e secondo buona fede ha funzione eminentemente informativa e di protezione del cliente assolta dalla norma (v. Cass. n. 11554/2017).











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