abusiva concessione del credito Sentenza del 11/05/20
- Roberto Tempestini

- 27 mag 2020
- Tempo di lettura: 1 min
Con Sentenza del 11/05/20 il Tribunale di Pisa ha dichiarato l’abusiva concessione del credito concesso dalla banca al cliente srl basata prevalentemente sul rilascio di garanzia fideiussoria del terzo (genitore dell’amministratore), in un momento in cui la banca, se avesse operato con la “diligenza del buon banchiere” in posizione privilegiata da operatore del credito nel raccogliere informazioni economico-patrimoniali sull’imprenditore, avrebbe di certo preso atto dell’assenza dei presupposti oggettivi di affidamento e del peggioramento della situazione aziendale pur non essendosi ancora conclamato lo stato di decozione. Da questo dovere di correttezza non va esente la banca neppure nei confronti del garante del mutuato. La causa è stata istruita con CTU. Lo scrivente, in qualità di Consulente Tecnico di “parte attorea di fatto” (il fideiussore si era opposto al decreto ingiuntivo notificato dalla banca introducendo così azione di merito) ha ricostruito la mancanza dei presupposti di affidamento della società mettendo in evidenza che il presupposto fosse stato prevalentemente l’acquisizione della garanzia personale del terzo. Tale lavoro è stato ampiamente confermato e condiviso dal CTU e fatto proprio dal Giudice Istruttore in quanto adeguatamente motivato e non affetto da vizi logici. Il Tribunale, chiarita quindi l’abusiva concessione del credito, ha dichiarato la nullità dell'intera operazione negoziale, la nullità della garanzia fideiussoria ed ha revocato il decreto ingiuntivo. La sentenza è da segnalare con particole favore per i casi in cui i fideiussori in buona fede si trovano spesso coinvolti in pratiche di banche poco meritevoli!











Commenti