CONTESTAZIONE FIDEIUSSIONI
Le fideiussioni personali rilasciate alle banche possono contenere clausole vessatorie ed illeciti tali da decretarne, se contestate giudizialmente, la nullità o parziale nullità.
Ad esempio laddove una fideiussione contenga clausole conformi allo schema predisposto dall’ABI e dichiarate contrarie alla normativa antitrust per violazione dell’ art 2, comma 2, lett.a) della L. n. 287/1990 dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, si può ottenere la nullità delle singole clausole ai sensi dell’art. 1419 c.c. . In tal caso il garante può ricorrere all’Autorità Giudiziaria per essere liberato dal vincolo fideiussorio, eccependo che le clausole della fideiussione relative alla “reviviscenza”, alla validità della fideiussione anche in caso di invalidità dell’obbligazione principale ed infine alla deroga alla disciplina dettata dall’art. 1957 c.c. determinerebbero la nullità assoluta della garanzia rilasciata. Nel caso ad esempio che la banca abbia escusso tardivamente la fideiussione, ovvero oltre sei mesi dalla contestazione del credito al cliente, contando appunto sulla deroga dell’art 1957 c.c., dichiarata poi nulla dal Giudice, libera definitivamente il garante da ogni impegno. L'attività di contestazione comporta un'analisi peritale dettagliata delle fideiussioni bancarie rilasciate al fine di evidenziarne ogni illegalità.
Lo studio offre la propria esperienza e consulenza nell’esaminare i testi delle fideiussioni sia “omnibus” che specifiche” al fine evidenziare eventuali anomalie e intraprendere azioni correttive anche giudiziarie.
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