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Ordinanza Cassazione, Sez.6, n. 28803 pubb. il 07/11/19

  • Immagine del redattore: Roberto Tempestini
    Roberto Tempestini
  • 23 nov 2019
  • Tempo di lettura: 1 min

sanzionata di nullità la procura notarile rilasciata genericamente da una Banca ad un servicer «per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri “crediti anomali” e delle proprie cause passive connesse a posizioni per cui sussistono tali crediti anomali»: non è conforme al principio di «determinatezza/determinabilità posto a pena di nullità dei negozi giuridici in virtù del combinato disposto degli artt. 1418, 1346, 1324 cod. civ..”

Ma l’ordinanza è ancora più importante in quanto si riconosce, ed occorre ribadirlo visto che spesso alcuna giurisprudenza tende a dimenticarselo, che gli atti della Vigilanza (Banca d’Italia) “debbono comunque rispettare le norme di legge (costituzionale e ordinaria), essendo alle stesse soggetti”; gli stessi sono “disposizioni rivolte unicamente alle banche e all'organizzazione delle loro imprese (a livelli di amministrazione, di esecuzione e di compliance), senz'alcun riflesso sul piano negoziale, espressione, piuttosto, dell'attività di vigilanza, che per legge la Banca d'Italia è tenuta a svolgere nei confronti di date cerchie di imprese.”

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