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Corte di Cassazione, Sez. I, 17 febbraio 2020, n. 3861

  • Immagine del redattore: Roberto Tempestini
    Roberto Tempestini
  • 4 mar 2020
  • Tempo di lettura: 1 min

A seguito della declaratoria d’illegittimità costituzionale (sentenza 425/2000) delle clausole produttive di interessi anatocistici in favore delle banche sui conti correnti contratti anteriormente alla delibera del CICR del 09 febbraio 2000, gli interessi anatocistici rimangono illegali e devono essere restituiti se la banca non ha chiamato il cliente e pattuito ex novo le nuove condizioni contrattuali. É escluso l'adeguamento unilaterale della banca con semplici avvisi o pubblicazioni massive in G.U..

Tali conti sono pieni di somme da recuperare!

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